ARTICOLO 4

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Articolo 4nn1. Il Fondo di cui all’articolo 1, istituito presso l’INAIL, ha contabilita’ autonoma e separata.nn2. I risultati della gestione del Fondo sono evidenziati, in apposita contabilita’ separata, nei bilanci annuali dell’INAIL.nn3. Per ogni esercizio vengono predisposti i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, della gestione del Fondo, corredati da unannrelazione sulla gestione stessa.nn4. Il collegio sindacale dell’INAIL esercita sul Fondo, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, le funzioni di cui all’articolo 2403 e seguenti del codice civile. In particolare, controlla l’amministrazione del Fondo e vigila sull’osservanza delle regole che la governano; verifica i risultati della gestione e la consistenza di cassa. Il collegio, a tal fine, puo’ inoltre procedere, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e controllo.nn5. I costi di gestione, ed in particolare i costi per l’erogazione delle prestazioni del Fondo, sono a carico dell’INAIL.

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