ARTICOLO 2

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1. Ai sensi dell’articolo 71, commi 11 e 12, del decreto legislativo n. 81/2008, l’INAIL e’ titolare della prima delle verifiche periodiche da effettuarsi nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, mentre le ASL sono titolari delle verifiche periodiche successive alla prima, da effettuarsi nel termine di trenta giorni dalla richiesta. nn 2. All’atto della richiesta di verifica, il datore di lavoro indica il nominativo del soggetto abilitato, pubblico o privato, del quale il soggetto titolare della funzione si avvale laddove non sia in grado di provvedere direttamente con la propria struttura o a seguito degli accordi di cui al comma 3 nei termini temporali di cui al comma 1. nn 3. L’INAIL e le ASL o le Agenzie Regionali Protezione Ambiente (di seguito, ARPA), nelle regioni ove sono state attribuite loro le funzioni in virtu’ di provvedimenti locali emanati ai sensi del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, possono provvedere direttamente alle verifiche di cui all’articolo 71, comma 11, del decreto legislativo n. 81/2008, anche mediante accordi tra di loro o con le Direzioni Provinciali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (di seguito, DPL), nel rispetto dei principi di economicita’ previsti per la pubblica amministrazione oppure possono avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati e iscritti nell’elenco di cui al comma 4. nn 4. Per le finalita’ di cui all’articolo 71, comma 12, del decreto legislativo n. 81/2008, presso l’INAIL e presso le ASL e’ inoltre istituito un elenco di soggetti abilitati, pubblici o privati, di cui i titolari della funzione si possono avvalere ai sensi dell’articolo 1. Ove previsto da apposito provvedimento regionale, l’elenco di cui al periodo precedente puo’ essere istituito, anziche’ presso le singole ASL, su base regionale.  nn 5. Qualunque soggetto abilitato e’ iscritto a domanda nell’elenco. Il soggetto titolare della funzione ha faco1ta’ di segnalare alla Commissione di cui all’allegato III, che e’ parte integrante del presente decreto, per i successivi ed eventuali adempimenti, la sussistenza di motivi di possibile esclusione. Con l’iscrizione all’elenco, il soggetto abilitato si impegna al rispetto dei termini temporali di cui al comma l.  nn 6. L’elenco di cui al comma precedente e’ messo a disposizione dei datori di lavoro, a cura del titolare della funzione, per l’individuazione del soggetto di cui avvalersi.  nn 7. I soggetti abilitati, pubblici o privati, presenti nell’elenco di cui al comma 4, devono far parte dell’elenco previsto nell’allegato III. nn 8. Decorsi i termini temporali di cui al comma l, il datore di lavoro puo’ avvalersi dei soggetti abilitati, pubblici o privati, di cui all’elenco previsto nell’allegato III.  nn 9. I soggetti abilitati, pubblici o privati, devono essere in possesso dei requisiti riportati nell’allegato I, che e’ parte integrante del presente decreto. 

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