Corsi di formazione in attuazione dei commi 2, 4 dell’art. 8-bis del decreto legislativo n. 626 del 1994, introdotto dal decreto legislativo n. 195 del 2003.

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I percorsi di formazione delle due figure professionali di Responsabile dei servizi di prevenzione e protezione – RSPP e di Addetto dei servizi di prevenzione e protezione – ASPP sono strutturati in tre moduli (A, B e C), per i cui indirizzi e i requisiti, il presente accordo ha tenuto conto:nn1)   del contesto di riferimento, che è caratterizzato da:nn-   elevatissimo numero di persone da formare;nn-   forte diversificazione, in riferimento alla tipologia dei settori di attività economiche interessati;nn-   forte diversificazione in tema di tipologia dei rischi;nn2)   della particolare preparazione richiesta, che ad oggi pur in mancanza di indicazioni specifiche fa comunque registrare la maturazione di significative e consolidate esperienze, che rendono necessario prevedere modalità di riconoscimento dei crediti formativi acquisiti in contesto lavorativo, nell’esercizio delle funzioni, al fine di valorizzare il bagaglio di conoscenza già acquisito.nnIn considerazione di quanto precisato al punto 2), si evidenziano pertanto due tipologie di destinatari dei percorsi formativi:nna)   per coloro che non hanno mai esercitato la professione di RSPP e ASPP;nnb)   per coloro che hanno già svolto o svolgono tali funzioni.nnSono state conseguentemente considerate due tipologie di percorsi:nn1)   per la tipologia di cui alla lettera a), i corsi di formazione per RSPP e ASPP, devono essere sviluppati interamente, attuando i moduli di cui al presente accordo;nn2)   per la tipologia di cui alla lettera b), è previsto 1′ esonero dalla frequenza di alcuni moduli del percorso formativo, tenendo conto delle conoscenze acquisite, a seguito delle esperienze maturate.nnIl termine per l’attivazione dei percorsi formativi, considerata la necessità di mettere a punto gli aspetti organizzativi per l’avvio del nuovo sistema, è di un anno, a partire dalla data di pubblicazione del presente accordo sulla Gazzetta Ufficiale, ferma restando, sino all’attivazione dei corsi stessi, la disciplina transitoria di cui all’art. 3 del citato decreto legislativo n. 195 del 2003.

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