Datore di lavoro

rn

E’ il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, è colui che ha la responsabilità dell’organizzazione o dell’unità produttiva in cui il lavoratore presta la sua attività,in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Il datore di lavoro deve ottemperare a tutti gli obblighi previsti dalle norme. In particolare, per quanto riguarda il d.lgs. 81/2008 deve valutare i rischi (art. 28) ed elaborare un documento a conclusione della valutazione (DVR). I datori di lavoro che danno occupazione fino a cinquanta lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate elaborate dalla Commissione consultiva permanente, attese entro il 31 dicembre 2010. Le imprese che occupano fina a 10 lavoratori, entro 18 mesi dall’entrata in vigore di tali procedure, e, comunque, non dopo il 30 giugno 2012, possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi (art.29). L’autocertificazione è comunque sconsigliabile per le evidenti difficoltà, in assenza di un documento organico, di dimostrare l’avvenuta valutazione di tutti i rischi e per la necessità di produrre comunque una documentazione relativa a particolari rischi come il rumore o gli agenti cancerogeni. Gli obblighi di carattere generale sono enunciati nell’art. 18, mentre altri obblighi specifici sono previsti nei vari titoli del Decreto.nnIl datore di lavoro può delegare i propri obblighi (anche se ciò è fortemente sconsigliabile) a esclusione della: nn• valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del DVR, nn• designazione del RSPP. nnTra gli obblighi di carattere generale, il datore di lavoro deve: nn• nominare il medico competente per la sorveglianza sanitaria nei casi in cui essa è prevista; nn• designare preventivamente i lavoratori incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuare i luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di prestare salvataggio, primo soccorso e, in generale, di gestire l’emergenza;nn• fornire ai lavoratori i necessari e idonei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), sentito il RSPP e il medico competente, ove presente; nn• adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento (artt. 36 e 37);nn• consentire ai lavoratori di verificare, mediante il RLS, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute; nn• consegnare tempestivamente al RLS, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, copia del DVR anche su supporto informatico per la consultazione in azienda e consentirgli di accedere ai dati dell’Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (INAIL) relativi agli infortuni sul lavoro (di cui al punto successivo); nn• mettere a disposizione del RLS copia del PSC e del POS almeno dieci giorni prima dell’inizio dei lavori; nn• comunicare in via telematica all’INAIL, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni; l’obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all’art.53 del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al DPR 30 giugno 1965, n. 1124. L’obbligo relativo alla comunicazione a fini statistici e informativi dei dati relativi agli infortuni che comportano l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento, decorre dalla scadenza del termine di sei mesi dall’adozione del decreto di cui all’art. 8, comma 4 del d.lgs. 81/2008, che dovrà stabilire le regole tecniche per la realizzazione ed il funzionamento del SINP; nn• consultare il RLS (art. 50), ad esempio, in tema di valutazione dei rischi, sulla designazione del RSPP e ASPP, in tema di formazione e sul PSC; nn• adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato (art. 43); tali misure devono essere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva e al numero delle persone presenti; nn• munire i lavoratori di tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro; nn• convocare riunioni periodiche (art. 35): nelle unità produttive con più di 15 lavoratori la riunione deve essere indetta almeno una volta l’anno o in occasione di significativi cambiamenti nelle condizioni di esposizione al rischio, compresa l’introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori; nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il datore di lavoro indice la riunione periodica per gli stessi motivi su richiesta del RLS. Nei cantieri in cui la durata presunta dei lavori è inferiore ai 200 giorni lavorativi, la consultazione del RLS sui contenuti del PSC corrisponde ad assolvere l’obbligo di riunione, salvo motivata richiesta di quest’ultimo; nn• aggiornare le misure di prevenzione rispetto ai mutamenti organizzativi e produttivi rilevanti sotto il profilo della salute e sicurezza o in relazione all’evolvere delle tecniche di prevenzione e protezione; nn• comunicare in via telematica all’INAIL, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei RLS; in fase di prima applicazione questo obbligo riguarda rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati; la comunicazione deve essere effettuata seguendo le indicazioni fornite dall’INAIL (ad oggi, le indicazioni sono presenti nelle Circolari n. 11 del 12 marzo 2009 e n.43 del 25 agosto 2009); la comunicazione all’INAIL dei nominativi dei RLST è effettuata dagli organismi paritetici; nn• vigilare in ordine all’adempimento degli obblighi di cui agli artt. 19 (Obblighi del preposto), 20(Obblighi dei lavoratori), 22 (Obblighi dei progettisti), 23 (Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori),24 (Obblighi degli installatori) e 25 (Obblighi del medico competente) del d.lgs. 81/2008,ferma restando l’esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti. Tra gli obblighi relativi ai cantieri temporanei o mobili il datore di lavoro deve: a) osservare le misure generali di tutela di cui all’art. 95 del d.lgs. 81/2008, b) adottare le misure conformi alle prescrizioni di cui all’Allegato XIII del d.lgs. 81/2008(prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica di cantiere), c) predisporre l’accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili, d) curare la disposizione o l’accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento, e) curare la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute, f) curare le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori, g) curare che lo stoccaggio e l’evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente, h) redigere il piano operativo di sicurezza o piano di sicurezza sostitutivo. Nel caso di mere forniture di materiali o attrezzature non è previsto l’obbligo di redazione del POS; in tal caso devono comunque essere rispettate le indicazioni di cui all’art. 26 (Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione). nnIl datore di lavoro dell’impresa affidataria, anche per mezzo dei dirigenti e dei preposti adeguatamente formati, deve: nn• verificare le condizioni di sicurezza dei lavori e l’applicazione di quanto previsto nel PSC; nn• verificare l’idoneità tecnico professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi; nn• coordinare gli interventi relativi agli artt. 95 “Misure generali di tutela” e 96 “Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti”; nn• verificare la congruenza dei POS delle imprese esecutrici rispetto al proprio; nn• trasmettere i piani operativi al CSE. In caso di lavori affidati in subappalto e qualora gli apprestamenti, gli impianti e le altre attività di cui al punto 4 dell’Allegato XV siano realizzati dalle imprese esecutrici, l’impresa affidataria deve corrispondere a queste ultime i costi della sicurezza senza alcun ribasso. Le imprese affidatarie comunicano al committente o al responsabile dei lavori il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa incaricati di assolvere ai compiti di cui sopra (art. 97 del d.lgs. 81/2008). 

rn