LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

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La valutazione dei rischi rappresenta il passaggio fondamentale del processo di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro ed è un obbligo, non delegabile, in capo al datore di lavoro. Il D.Lgs. 81/2008 definisce la valutazione dei rischi come la “valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata a individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e a elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza”. Il datore di lavoro deve immediatamente aggiornare la valutazione e le conseguenti misure di prevenzione:nn• ogni volta che si presentino modifiche al processo produttivo significative ai fini della sicurezza e salute dei lavoratori, nn• in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione, nn• a seguito di infortuni significativi, nn• quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. Nelle ipotesi di cui sopra il DVR deve essere rielaborato nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali. Il datore di lavoro, in caso di costituzione di nuova impresa, è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo DVR entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività. Spesso la parola rischio è utilizzata come sinonimo di pericolo, in realtà le due parole hanno differenti significati e il D.Lgs. 81/2008 riporta le seguenti definizioni: nn• il pericolo è la proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni, nn• il rischio è la probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o esposizione a un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione. Dalle definizioni si può dedurre che dall’esistenza di un pericolo non necessariamente deriva un rischio. L’entità del rischio è legata alla probabilità che si verifichi un evento dannoso per effetto di una fonte (pericolo) e alla gravità delle conseguenze (danno) qualora si verifichi l’evento. La probabilità dipende sostanzialmente dalla frequenza e dalla durata dell’esposizione al rischio, mentre la gravità è costituita dall’entità dell’eventuale infortunio o malattia professionale. Valutare un rischio significa definire le due quantità, probabilità e gravità, che ne determinano l’entità e attribuirgli un valore. Indipendentemente dal valore attribuito, è certamente fondamentale individuare i rischi e applicare le misure di prevenzione e protezione affinché sia possibile l’eliminazione dei rischi oppure, ove ciò non sia possibile,la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico. La valutazione dei rischi, quindi, non può portare arbitrariamente all’inosservanza delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, che devono comunque essere rispettate, ma può consentire il miglioramento delle condizioni di sicurezza, attraverso, ad esempio, nuove metodologie o attrezzature di lavoro. nnIl valutatore deve conoscere a fondo l’azienda per poter correttamente valutare i rischi; a titolo d’esempio, sono indicate informazioni o fonti informative utili alla realizzazione della valutazione nell’elenco seguente: nn• organizzazione/disposizione dei luoghi di lavoro, nn• numero di addetti ripartito, se possibile, per gruppi omogenei o mansioni (con relative attività svolte), nn• schede di sicurezza di sostanze e prodotti pericolosi, nn• schede tecniche e libretti di uso e manutenzione di macchine, impianti e attrezzature (anche opere provvisionali), nn• documentazione delle manutenzioni, nn• elenco, caratteristiche e note informative dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori, nn• risultati di precedenti indagini condotte sulla sicurezza e sull’igiene del lavoro inclusi verbali di prescrizione degli organi di vigilanza, nn• risultati di eventuali misurazioni (ad esempio, relazioni tecniche sui rilievi fonometrici), nn• risultati collettivi anonimi della sorveglianza sanitaria, nn• dati sugli infortuni e malattie professionali, nn• dati su incidenti avvenuti con o senza conseguenze, nn• documenti relativi ad autorizzazioni (ad esempio, eventuali deroghe a obblighi previsti dalla norma), nn• procedure aziendali di lavoro, nn• conoscenze ed esperienze dei lavoratori, dei preposti e dei dirigenti. Al buon esito della valutazione, in linea con il precedente ultimo punto, possono concorrere anche i singoli lavoratori con il loro coinvolgimento attivo, previsto anche nel modello proposto nel presente manuale; come previsto dalla norma, inoltre, è necessaria la partecipazione del RSPP e del medico competente, ove nominato, e la consultazione del RLS. nnLa procedura di valutazione dei rischi può essere così schematizzata: nn• individuazione dei fattori di rischio (pericoli), dei rischi e dei lavoratori esposti, nn• stima del rischio, nn• determinazione delle azioni preventive e protettive da adottare per eliminare o ridurre i rischi, nn• elaborazione del documento. 

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