Rischio chimico

rn

La valutazione del rischio, effettuata dal datore di lavoro in collaborazione con il medico competente, deve essere eseguita quando:nn• sono utilizzati agenti chimici pericolosi che sono classificati come molto tossici, tossici,nocivi, corrosivi, sensibilizzanti, irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo;nn• si è in presenza di agenti chimici di origine naturale o prodotti da una lavorazione (ad esempio gas di scarico di motori a combustione interna, fumi di saldatura).nnSe da tale valutazione risulta che i livelli di esposizione sono superiori a quelli riconducibili a un “rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute” occorre attivare la sorveglianza sanitaria con periodicità almeno annuale. Indicazioni dettagliate in merito sono contenute nel capitolo 10 del presente manuale. Un esempio di malattia professionale è la silicosi dovuta all’inalazione di silice libera: essa è classificata come malattia per la quale i lavoratori esposti devono essere obbligatoriamente assicurati, ai sensi dell’art. 157 del DPR 30 giugno 1965, n. 1124 (“Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”). In base al succitato Testo Unico, per quanto riguarda il rischio di inalazione di silice libera nel settore edile,devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria ad esempio i lavoratori che operano nelle costruzioni di gallerie (o nei lavori in sotterraneo in genere) e gli addetti ai lavori di sabbiatura. Per indicare nella scheda la sorveglianza sanitaria relativa agli agenti chimici si possono utilizzare i seguenti termini:   polveri – fibre, fumi, nebbie, getti – schizzi, gas – vapori.   Rischio cancerogeno/mutageno   Gli stati fisici degli agenti cancerogeni/mutageni sono gli stessi individuati per il rischio chimico:   polveri – fibre, fumi, nebbie, getti – schizzi, gas – vapori. Per differenziare la terminologia che indica la sorveglianza sanitaria relativa agli agenti chimici da quella relativa agli agenti cancerogeni/mutageni è opportuno, per questi ultimi, far seguire al vocabolo che indica lo stato fisico dell’agente la sigla “C.M.” come ad esempio polveri-fibre (C.M.), fumi (C.M.), ecc.. Oltre ai termini sopra elencati, ne sono stati individuati altri due relativi alle “sostanze” a cui i lavoratori del settore edile possono essere esposti: bitume e amianto; in questi casi è possibile utilizzare semplicemente questi due termini per indicare nella SGO l’attivazione della sorveglianza sanitaria. Se dalla valutazione del rischio relativa agli agenti in genere (ad esempio oli minerali, paraffina, polveri di legno duro) contrassegnati da R45 “può provocare il cancro”, R49 “può provocare il cancro per inalazione” e R46 “può provocare alterazioni genetiche ereditarie”, si evidenzia un rischio per la salute, i lavoratori devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria. Per quanto riguarda il bitume e l’amianto si riportano qui di seguito alcune informazioni utili. 

rn