Legge 10 aprile 1991 n. 125 “Azioni positive per la realizzazione della parità uomo – donna nel lavoro”.

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Il passaggio dalla parità, o meglio dalla non discriminazione, all’uguaglianza è avvenuto principalmente con la Legge 125/1991 che si pone come esplicita attuazione del principio di uguaglianza sostanziale sancito dal 2° comma dell’art 3 della Costituzione,nnquale principio fondamentale del nostro ordinamento.nnTra i numerosi interventi legislativi che lo Stato italiano ha attuato per regolare il complesso e controverso mondo lavorativo delle donne, la legge 125 del 10 aprile 1991 assume un ruolo di spicco.nnAttraverso i suoi molteplici articoli, forma un ideale percorso nella realizzazione delle pari opportunità.Le finalità della legge “hanno lo scopo di favorire l’occupazione femminile e di realizzare l’uguaglianza sostanziale tra uomini e donne, anche mediante l’adozione di misure al fine di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità”.nnLe citate “misure” nel lessico giuridico vengono chiamate “azioni positive”, che hanno in particolare lo scopo di:nna) eliminare le disparità di fatto di cui le donne sono oggetto nella formazione scolastica e professionale, nell’accesso al lavoro, nella progressione di carriera, nella vita lavorativa e nei periodi di mobilità;nnb) favorire la diversificazione delle scelte professionali delle donne in particolare attraverso l’orientamento scolastico e professionale e gli strumenti della formazione;nnfavorire l’accesso al lavoro autonomo e alla formazione imprenditoriale e la qualificazione professionale delle lavoratrici autonome e delle imprenditrici;nnc) superare condizioni, organizzazione e distribuzione del lavoro che provocano effetti diversi, a seconda del sesso, nei confronti dei dipendenti con pregiudizio nella formazione nell’avanzamento professionale e di carriera ovvero nel trattamento economico e retributivo;nnd) promuovere l’inserimento delle donne nelle attività nei settori professionali e nei livelli nei quali esse sono sottorappresentate e in particolare nei settori tecnologicamente avanzati ed ai livelli di responsabilità;nne) favorire anche mediante una diversa organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo di lavoro l’equilibrio tra responsabilità familiari e professionali e una migliore riparazione di tali responsabilità tra i due sessi. In una prospettiva promozionale di tali azioni, è infatti previsto in favore dei datori di lavoro privati e pubblici,associazioni sindacali e dei centri di formazione che attuino progetti di azioni positive,il rimborso totale o parziale, degli oneri finanziari sostenuti in attuazione di essi.nnIn estrema sintesi le finalità prefissate dalla legge, sono volte ad eliminare le disparità di cui le donne sono oggetto in vari ambiti, dalla formazione scolastica e professionale,all’accesso nel lavoro e nell’avanzamento di carriera.nnL’attenzione è posta sull’esigenza di trovare un equilibrio tra le responsabilità familiari e professionali e una più opportuna ripartizione di tali responsabilità tra i due sessi.nnPer rendere attuabili le disposizioni sono previsti, tra i vari piani d’intervento, anche incentivi di tipo finanziario alle strutture, pubbliche e private, che adottano i progetti previsti.nnAccanto all’introduzione delle c.d. azioni positive, la legge n. 125 ha introdotto rilevanti perfezionamenti sul piano sostanziale e processuale, alla tutela antidiscriminatoria già prevista dalla Legge n. 903/1977.nnPer la prima volta nell’ordinamento italiano, si introducono le definizioni di “discriminazione diretta” e “discriminazione indiretta”56. La prima contempla gli atti o i comportamenti che producono un “effetto pregiudizievole” per i lavoratori a causa del sesso, a prescindere dall’intento discriminatorio. La discriminazione indiretta è rappresentata da quei trattamenti pregiudizievoli conseguenti all’adozione di criteri che comportano effetti sfavorevoli ai lavoratori di un sesso e che riguardano requisiti non essenziali allo svolgimento dell’attività lavorativa.nnLa donna lavoratrice è tutelata, anche nelle forme di discriminazione indiretta.nnA livello processuale è previsto, un rafforzamento della tutela sul piano probatorio, che costituisce uno degli aspetti di maggiore rilievo della disciplina: più semplicemente tenuto conto delle difficoltà cui può andare incontro la lavoratrice in tema di prova del trattamento discriminatorio, il relativo onere a suo carico è sostanzialmente attenuato ma non eliminato.nnLa legge 125/91 trova altresì applicazione attraverso una strategia, finalizzata alla realizzazione delle azioni positive, che va dall’istituzione del “Comitato nazionale” per l ‘attuazione dei principi di parità di trattamento e uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici”, alla definizione dei compiti del Consigliere di Parità presente a livello nazionale, regionale e provinciale per quanto riguarda gli organismi territoriali di promozione e controllo.nnLe azioni positive con gli obiettivi sopra evidenziati, sono promosse da:nn• Il Comitato nazionale per l’attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici previsto dalla L.125/91, che nasce per promuovere la rimozione dei comportamenti discriminatori per sesso e gli ostacoli che limitino l’uguaglianza delle donne nell’accesso al lavoro e sul lavoro.nnI compiti previsti per il Comitato sono molteplici e vanno dalla formulazione di proposte, compreso lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente,all’informazione e sensibilizzazione dell’opinione pubblica, alla promozione di azioni positive. Ha compiti valutativi nei confronti del finanziamento dei progetti di azioni positive e di controllo circa l’applicazione della legislazione vigente in materia di parità, la raccolta di dati e informazioni sul luogo di lavoro.nnElabora codici di comportamento, propone soluzioni alle controversie collettive, indirizza e promuove un’adeguata rappresentanza di donne negli organismi pubblici nazionali e locali competenti in materia di lavoro e formazione professionale.nn• Le/i Consigliere/i di parità che sono nominati con Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale tra persone che abbiano maturato un’esperienza tecnico-professionale di durata almeno triennale nell’ambito delle pari opportunità.nnSono presenti a livello nazionale, regionale e provinciale e sono componenti della commissione centrale e delle rispettive commissioni regionali per l’impiego e degli organismi di parità presso gli enti locali regionali e provinciali.nnSono pubblici funzionari e hanno l’obbligo di rapporto all’autorità giudiziaria per i reati di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle funzioni.nnHanno facoltà di agire in giudizio su delega della lavoratrice.nnLe loro competenze sono strettamente legate alle finalità della Legge 125/91, per cui possono richiedere all’ispettorato del lavoro di acquisire presso i luoghi di lavoro informazioni sulla situazione occupazionale maschile e femminile.nn

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