Nomina RLS

d.lgs. 81/2008

RLS d.lgs. 81/2008

Il d.lgs. 81/2008 regolamenta le modalità di elezione o nomina del RLS, in particolare l’art. 47 regolamenta questa specifica materia. In tutte le aziende o unità produttive è eletto o designato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ed in particolare nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dall’articolo 48 mentre nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.
Il numero minimo dei RLS è il seguente:
un RLS nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori;
tre RLS nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori;
sei RLS in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori. In tali aziende il numero dei rappresentanti è aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.
Qualora non si proceda alla elezione prevista dall’art. 47 del d.lgs. 81/2008, le funzioni di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza sono esercitate o dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale, o dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza di Sito Produttivo di cui agli articoli 48 e 49 del d.lgs. 81/2008, salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Solitamente la durata della carica di RLS è è triennale, la durata dipende comunque da quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ha comunque la facoltà di dimettersi dall’incarico.
Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il RLS:
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
d) è consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’articolo 37;
e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall’articolo 37;
h) promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
l) partecipa alla riunione periodica di cui all’articolo 35; m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione
m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
l) partecipa alla riunione periodica di cui all’articolo 35; m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione
m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.