Sorveglianza Sanitaria

soLa sorveglianza sanitaria comprende secondo l’art. 41 (D. Lgs. 81/08 e s.m.i.):
– visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica.
– Visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno.
Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente.
-Visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.
– Visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica.
– Visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.
– Visita medica preventiva in fase pre-assuntiva.
– Visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.
RISCHI PER I QUALI È PREVISTA LA SORVEGLIANZA SANITARIA
– utilizzo di videoterminali;
– movimentazione manuale di carichi;
– esposizione ad agenti cancerogeni;
– esposizione ad agenti biologici;
– esposizione ad agenti chimici;
– esposizione a rumore;
– esposizione a vibrazioni;
– lavoro notturno;
– lavoratori minorenni.ACCERTAMENTI MEDICI PERIODICI
La sorveglianza sanitaria viene espletata dal medico competente, figura che ha titoli e requisiti specifici stilati nell’art. 38 comma 1 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.
Per svolgere le funzioni di medico competente è necessario possedere determinati titoli e requisiti.
Il Medico Competente deve:
– Collaborare con il datore di lavoro;
– Eseguire visite mediche ed esami mirati, esprimere i giudizi di idoneità;
– Istituire cartelle sanitarie di rischio;
– Informare per iscritto il datore di lavoro ed il lavoratore in caso di inidoneità e/o idoneità parziale;
– Fornire informazione ai lavoratori sui rischi professionali cui sono esposti e sul significato degli accertamenti sanitari a cui sono sottoposti ed inoltre informare i lavoratori dei risultati degli accertamenti sanitari cui vengono sottoposti.
– Comunicare durante apposite riunioni agli RLS i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati e dare indicazioni sugli stessi;
– Visitare gli ambienti di lavoro insieme al datore di lavoro, al RSPP e al RLS;
– Partecipare alla programmazione del controllo della esposizione dei lavoratori, i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini delle valutazioni e dei pareri di competenza.
La sorveglianza sanitaria è obbligatoria qualora dalla valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro, emerga che i lavoratori sono esposti a determinati rischi e a rischi con valori di esposizione superiori al livello minimo di sicurezza previsto nelle specifiche normative.