CAMPI ELETTROMAGNETICI

esposizione campi elettromagnetici

esposizione campi elettromagnetici

Art. 207 Definizioni-D. Lgs. 81/08 e s.m.i.
Campi elettromagnetici: campi magnetici statici e campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici variabili nel tempo di frequenza inferiore o pari a 300 GHz.
Le classi di lavoratori a rischio sono evidenziabili ovunque siano presenti fonti di emissione elettromagnetica.
Rischio generico: per tutti i lavoratori che utilizzano qualsiasi elettrodomestico che funziona a corrente elettrica o lavorano d’avanti a videoterminali o in luoghi di lavoro situati in prossimità di antenne radio-base o elettrodotti.
Rischio specifico: per quei lavoratori che utilizzano giornalmente fonti di emissione di campi elettromagnetici e particolarmente: Fonti di emissione a Radiofrequenze; Fonti di emissione a basse frequenze.
Valori di azione: il valore di parametri direttamente misurabili a cui si devono intraprendere una o più delle misure di tutela e prevenzione. Il rispetto di questi valori assicura il rispetto dei pertinenti limiti di esposizione.
Al superamento dei valori di azione il datore di lavoro deve intraprendere delle azioni:
sorveglianza sanitaria ;
piano d’azione per ridurre le esposizioni;
mezzi personali di protezione;
misure organizzative.
Il datore di lavoro definisce e attua un programma d’azione che comprende misure tecniche e/o organizzative destinate ad evitare che l’esposizione superi i valori limite, tenendo conto in particolare:
– di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione ai campi elettromagnetici;
– della scelta di attrezzature che emettano campi elettromagnetici di intensità inferiore, tenuto conto del lavoro da svolgere;
– delle misure tecniche per ridurre l’emissione dei campi elettromagnetici, incluso se necessario l’uso di dispositivi di sicurezza, schermature o di analoghi meccanismi di protezione della salute;
– degli appropriati programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, dei luoghi e delle postazioni di lavoro;
– della progettazione e della struttura dei luoghi e delle postazioni di lavoro;
– della limitazione della durata e dell’intensità dell’esposizione;
– della disponibilità di adeguati dispositivi di protezione individuale.Le sorgenti di campi elettromagnetici nei luoghi di lavoro si possono dividere in due gruppi:
sorgenti ad alta frequenza;
sorgenti a bassa frequenza.
SORGENTI AD ALTA FREQUENZA
le sorgenti intenzionali
le sorgenti non intenzionali.
Le sorgenti intenzionali sono quelle sorgenti in cui l’emissione di campi elettromagnetici avviene in maniera definita e con una chiara finalità come, per esempio, i dispositivi di trasmissione radio per telecomunicazione.
Le sorgenti non intenzionali sono, invece, tutti quei dispositivi in cui l’emissione di campi elettromagnetici non rappresenta la finalità per la quale sono stati costruiti. Ad esempio: i forni a microonde, progettati per emettere campi elettromagnetici al loro interno e non verso l’esterno e gli apparecchi di riscaldamento ad induzione e a radiofrequenza.
Per le sorgenti intenzionali, di solito, si dispone di tutte le informazioni necessarie a caratterizzarne l’emissione quali la potenza, la polarizzazione, la stabilità in frequenza e il contenuto in armoniche dei segnali emessi.
Una volta note tali grandezze è possibile effettuare le operazioni di misura al fine di controllare l’eventuale superamento dei livelli di riferimento fissati ai fini della tutela della salute delle persone.
SORGENTI A BASSA FREQUENZA
I campi elettromagnetici a bassa frequenza ELF, dall’inglese Extremly Low Frequency, sono campi elettrici e magnetici oscillanti a frequenze comprese tra 0 – 300Hz.
Gli apparati elettrici, come la maggior parte dei dispositivi alimentati da energia elettrica e in cui scorre dunque corrente, rappresentano delle fonti di emissione di campi elettromagnetici non ionizzanti, sia volontarie che involontarie, la cui frequenza coincide di solito con quella di rete a 50Hz.
La Direttiva sui campi elettromagnetici (Direttiva 2013/35/UE), entrata in vigore il 29 giugno 2013 riguarda le prescrizioni minime di salute e sicurezza per l’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dai campi elettromagnetici. La Direttiva, per quanto riguarda la valutazione del rischio, rimanda all’uso di guide pratiche (non vincolanti), messe a disposizione dalla Commissione europea. E’ in fase di predisposizione il testo di recepimento della direttiva nella normativa italiana. In questi giorni è in fase di discussione lo schema di decreto legislativo recante attuazione della Direttiva 2013/35/UE sulla protezione dei lavoratori dall’esposizione ai campi elettromagnetici, che alla sua pubblicazione, sostituirà il Titolo VIII Capo IV del D. Lgs. 81/08.