martedì 07 febbraio 2012
AMIANTO
L’esposizione a fibre di amianto (asbesto) aerodisperse, oltre a diverse patologie tumorali, può provocare l’asbestosi, una fibrosi polmonare. I lavoratori devono essere assicurati obbligatoriamente per questa malattia professionale ai sensi dell’art. 144 del DPR 30 Giugno 1965, n. 1124 (“Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”), qualora il rischio sia accertato. Devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria i lavoratori che operano nell’ambito di lavorazioni quali: manutenzione, rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate. Inoltre devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria i lavoratori che operano in presenza di amianto durante i lavori di escavazione (ad esempio gallerie). I lavoratori devono essere sottoposti a visita medica prima di essere adibiti alla mansione. La sorveglianza sanitaria deve essere ripetuta a intervalli non superiori a tre anni o secondo il parere del medico competente. Non è necessario attivare la sorveglianza sanitaria qualora dalla valutazione dei rischi emerga chiaramente che non è superato il valore limite (0,1 fibre/cm3) durante le attività con esposizioni sporadiche quali: a) brevi attività non continuative di manutenzione durante le quali il lavoro viene effettuato solo su materiali non friabili; b) rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in cui le fibre di amianto sono fermamente legate ad una matrice; c) incapsulamento e confinamento di materiali contenenti amianto che si trovano in buono stato; d) sorveglianza e controllo dell’aria e prelievo dei campioni ai fini dell’individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale. Tuttavia per i lavoratori esposti sporadicamente durante le attività succitate la sorveglianza sanitaria può essere disposta dal medico competente o dall’organo di vigilanza.
BITUME
Lo studio Progetto Prevenzione Tumori Professionali - Progetto Operativo Protezione Asfaltatori(PPTP-POPA) elaborato dalla Regione Lombardia, la cui attendibilità è largamente comprovata da numerose pubblicazioni, dimostra che gli addetti a opere di asfaltatura sono esposti a sostanze potenzialmente cancerogene (IPA). Anche se l’indagine dimostra che le esposizioni a cui sono soggetti i lavoratori sono ampiamente al di sotto dei valori limite TLV-TWA proposti da associazioni ed enti scientifici internazionali,tuttavia tale condizione non esclude la pericolosità delle lavorazioni ai fini della cancerogenicità. Le misurazioni sono state condotte su lavoratori che operano in campo aperto in condizioni standard (alta pressione, bava di vento a direzione variabile, umidità relativa intorno al 50%) e hanno tenuto conto sia degli IPA liberati dal conglomerato bituminoso a temperatura di lavorazione (fumi di bitume) sia di quelli prodotti dai motori diesel (gas di scarico). Un’attenta lettura dei risultati evidenzia che i valori di esposizione sono simili per le diverse tipologie di mansioni (addetti alla produzione, addetti alla vibrofinitrice, addetti al rullo, autisti e asfaltatori manuali) e che il rischio per la salute legato all’esposizione a IPA nelle opere di asfaltatura, nelle condizioni operative standard (di cui sopra), risulta essere poco significativo. In particolare, per quanto riguarda la possibilità di effetti sulla salute legati agli IPA, lo studio stesso sottolinea che i livelli espositivi nelle opere di asfaltatura appaiono del tutto paragonabili a quelli riscontrabili in aree metropolitane. Resta inteso che in situazioni diverse da quelle considerate (come ad esempio per lavori in galleria) occorre prevedere l’eventuale utilizzo di opportuni sistemi di aspirazione e/o ventilazione forzata e di idonei DPI. Lo studio citato afferma che in genere non sono realizzati i presupposti per l’istituzione di una sorveglianza sanitaria mirata al rischio cancerogeno, fermo restando il parere del medico competente sull’opportunità di effettuare tale sorveglianza e gli eventuali esami clinici necessari. Lo studio, inoltre, consiglia di effettuare un monitoraggio biologico con cadenza annuale e comunque non oltre i tre anni, finalizzato all’individuazione dell’1-idrossipirene nell’urina, che è una sostanza non cancerogena ma discretamente rappresentativa dell’esposizione globale.
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