giovedì 26 gennaio 2012
Per le aziende che occupano fino a 10 lavoratori è possibile autocertificare l’effettuazione della valutazione dello stress lavoro-correlato?
Per rispondere a questa domanda il documento indica che poiché le indicazioni elaborate dalla Commissione Consultiva Permanente “non dispongono diversamente, si applicano le relative disposizioni generali dettate dal D. Lgs. 81/08 che all'art. 29, comma 5, recita: I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori...possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi”. Ricordando che “quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g)". Tuttavia si sottolinea che tale agevolazione le aziende che occupano fino a 10 lavoratori rimane in vigore non oltre il 30 giugno 2012.
Inoltre non bisogna dimenticare che “ l’ autocertificazione di tutti i rischi deve riportare che è stato valutato anche il rischio da stress lavoro-correlato con le relative conclusioni. Accanto alla formalità dell’autocertificazione, è necessario che in azienda sia riscontrabile la ‘documentazione’ attestante l’avvenuta valutazione (verbali di riunioni, check list…), in quanto l’assenza di documento di valutazione non può significare l’assenza della documentazione indispensabile per effettuare in concreto la valutazione”. In questo senso si sottolinea che l’autocertificazione deve essere intesa come “certificazione di avvenuta valutazione”.
Inoltre non bisogna dimenticare che “ l’ autocertificazione di tutti i rischi deve riportare che è stato valutato anche il rischio da stress lavoro-correlato con le relative conclusioni. Accanto alla formalità dell’autocertificazione, è necessario che in azienda sia riscontrabile la ‘documentazione’ attestante l’avvenuta valutazione (verbali di riunioni, check list…), in quanto l’assenza di documento di valutazione non può significare l’assenza della documentazione indispensabile per effettuare in concreto la valutazione”. In questo senso si sottolinea che l’autocertificazione deve essere intesa come “certificazione di avvenuta valutazione”.
E cosa devono fare le aziende che alla data di emanazione delle indicazioni metodologiche della Commissione consultiva avevano già effettuato la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato?
Le indicazioni della Commissione “dicono che la valutazione non deve essere ripetuta se è stata fatta coerentemente con i contenuti dell’accordo europeo del 8 ottobre 2004. Per essere coerente con tale accordo, la valutazione deve aver considerato tutta l’azienda e tutti i lavoratori dell’azienda, deve aver riguardato lo stress lavoro-correlato (mirata ai fattori stressogeni dell’organizzazione del lavoro) e non aver preso in esame solamente il benessere\malessere soggettivamente percepito dai lavoratori. A tale scopo deve aver preso in considerazione gli eventi sentinella potenziali indicatori di stress e può aver compreso l’analisi di fattori di contesto, di contenuto del lavoro e anche fattori soggettivi, non necessariamente tutti”.
Vai a pagina >>












