martedì 10 novembre 2009
2009 nov
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L'INAIL offre lo sgravio fiscale alle aziende che utilizzano un sistema di gestione per la sicurezza secondo le Linee Guida INAIL o alla norma internazionale OHSAS 18001.
I vantaggi derivanti dall'adozione di un sistema di gestione della sicurezza sono numerosi come già illustrati in SGSL
L'Inail incentiva la realizzazione di tali sistemi tra le aziende italiane, permettendo di ottenere uno sconto premi nella misura variabile dal 5 % (oltre i 500 dipendenti) al 10% (fino a 500 dipendenti) per i contributi INAIL versati nell'anno precedente. L'incentivo, sommato al bonus_malus legato alla diminuzione degli incidenti, potrebbe innalzarsi fino al 32 - 40 %.
tale sconto si rinnova ogni anno, sia per chi ha "implementato un sistema di gestione della sicurezza", sia per chi lo abbia "mantenuto”.
MODALITÀ:
L’Azienda deve presentare o spedire all’INAIL, entro il 31 gennaio successivo all’anno per il quale la riduzione è richiesta, una domanda sul modello (OT24) predisposto dall’INAIL. Per l'anno 2009 può essere presentata da un’azienda che abbia iniziato la propria attività entro il 31 dicembre 2006, non vale se dal 1 gennaio 2007. Gli interventi di miglioramento devono essere stati effettuati nell’anno 2008.
I vantaggi derivanti dall'adozione di un sistema di gestione della sicurezza sono numerosi come già illustrati in SGSL
L'Inail incentiva la realizzazione di tali sistemi tra le aziende italiane, permettendo di ottenere uno sconto premi nella misura variabile dal 5 % (oltre i 500 dipendenti) al 10% (fino a 500 dipendenti) per i contributi INAIL versati nell'anno precedente. L'incentivo, sommato al bonus_malus legato alla diminuzione degli incidenti, potrebbe innalzarsi fino al 32 - 40 %.
tale sconto si rinnova ogni anno, sia per chi ha "implementato un sistema di gestione della sicurezza", sia per chi lo abbia "mantenuto”.
MODALITÀ:
L’Azienda deve presentare o spedire all’INAIL, entro il 31 gennaio successivo all’anno per il quale la riduzione è richiesta, una domanda sul modello (OT24) predisposto dall’INAIL. Per l'anno 2009 può essere presentata da un’azienda che abbia iniziato la propria attività entro il 31 dicembre 2006, non vale se dal 1 gennaio 2007. Gli interventi di miglioramento devono essere stati effettuati nell’anno 2008.
martedì 21 luglio 2009
2009 lug
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Tra le principali novità del Decreto Correttivo:
√ Un’importante rivisitazione del vigente apparato sanzionatorio in materia di salute e sicurezza sul lavoro al fine di garantire la rimodulazione degli obblighi di datore di lavoro, dirigenti, preposti ed altri soggetti del sistema di prevenzione aziendale, sulla base dell’effettività dei compiti rispettivamente svolti.
√ Riscrittura dell’articolo 14, che regola la sospensione dell’attività imprenditoriale, diretta a garantire il rispetto della regolarità delle condizioni di tutela sul lavoro.
√ Modifica della disciplina relativa all’appalto, per cui si prevede che il DUVRI debba essere adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori.
√ Per quanto riguarda il Documento valutazione dei rischi “La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione”;
√ E, per quanto riguarda la data certa da apporre sul documento, viene precisato che è sufficiente la sottoscrizione del documento da parte del datore di lavoro, del responsabile del servizio di prevenzione e di protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e del medico competente.
√ Viene specificato nuovamente (così come era previsto nel D.Lgs 626) che le imprese di nuova costituzione sono tenute ad effettuare la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività”.
√ Gli emendamenti all’articolo 30- Modelli di organizzazione e di gestione – sono rivolti ad affermare la centralità delle procedure di certificazione nello sviluppo di prassi virtuose nella definizione dei modelli di organizzazione del lavoro, soprattutto con riferimento alle tipologie di lavoro atipico e ai contratti di appalto.
√ All’articolo 32- Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni viene specificato che si consente l’esonero dai corsi di formazione unicamente a chi dimostri di avere avuto una esperienza concreta di gestione della sicurezza in ambienti di lavoro per un periodo di almeno un anno.
Il Decreto correttivo introduce anche delle novità per il RLS:
i nominativi dei RLS vanno comunicati al sistema informativo di cui all’articolo 8, una volta operativo secondo i tempi e le previsioni del D lgs 81 e non all’INAIL come attualmente previsto e tale comunicazione va effettuata non annualmente (come è disposto attualmente) ma solo in caso di elezione o designazione o di cambiamento dei nominativi precedentemente indicati.
Inoltre, in caso di mancata elezione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, i lavoratori comunicano la mancata elezione del rappresentante al datore di lavoro, il quale procederà a darne successiva comunicazione agli organismi paritetici perché questi possano procedere all’assegnazione dei rappresentanti per la sicurezza territoriali (RLST).
√ Un’importante rivisitazione del vigente apparato sanzionatorio in materia di salute e sicurezza sul lavoro al fine di garantire la rimodulazione degli obblighi di datore di lavoro, dirigenti, preposti ed altri soggetti del sistema di prevenzione aziendale, sulla base dell’effettività dei compiti rispettivamente svolti.
√ Riscrittura dell’articolo 14, che regola la sospensione dell’attività imprenditoriale, diretta a garantire il rispetto della regolarità delle condizioni di tutela sul lavoro.
√ Modifica della disciplina relativa all’appalto, per cui si prevede che il DUVRI debba essere adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori.
√ Per quanto riguarda il Documento valutazione dei rischi “La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione”;
√ E, per quanto riguarda la data certa da apporre sul documento, viene precisato che è sufficiente la sottoscrizione del documento da parte del datore di lavoro, del responsabile del servizio di prevenzione e di protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e del medico competente.
√ Viene specificato nuovamente (così come era previsto nel D.Lgs 626) che le imprese di nuova costituzione sono tenute ad effettuare la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività”.
√ Gli emendamenti all’articolo 30- Modelli di organizzazione e di gestione – sono rivolti ad affermare la centralità delle procedure di certificazione nello sviluppo di prassi virtuose nella definizione dei modelli di organizzazione del lavoro, soprattutto con riferimento alle tipologie di lavoro atipico e ai contratti di appalto.
√ All’articolo 32- Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni viene specificato che si consente l’esonero dai corsi di formazione unicamente a chi dimostri di avere avuto una esperienza concreta di gestione della sicurezza in ambienti di lavoro per un periodo di almeno un anno.
Il Decreto correttivo introduce anche delle novità per il RLS:
i nominativi dei RLS vanno comunicati al sistema informativo di cui all’articolo 8, una volta operativo secondo i tempi e le previsioni del D lgs 81 e non all’INAIL come attualmente previsto e tale comunicazione va effettuata non annualmente (come è disposto attualmente) ma solo in caso di elezione o designazione o di cambiamento dei nominativi precedentemente indicati.
Inoltre, in caso di mancata elezione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, i lavoratori comunicano la mancata elezione del rappresentante al datore di lavoro, il quale procederà a darne successiva comunicazione agli organismi paritetici perché questi possano procedere all’assegnazione dei rappresentanti per la sicurezza territoriali (RLST).






