Formazione dei Lavoratori ai sensi dell’articolo 37

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Il presente accordo disciplina, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e successive modifiche e integrazioni (di seguito D.Lgs. n. 81/08), la durata, i contenuti minimi e le modalita’ della formazione, nonche’ dell’aggiornamento, dei lavoratori e delle lavoratrici come definiti all’articolo 2,comma 1, lettera a), dei preposti e dei dirigenti, nonche’ la formazione facoltativa dei soggetti di cui all’articolo 21, comma 1,del medesimo D.Lgs. n. 81/08.nnLa applicazione dei contenuti del presente accordo nei riguardi dei dirigenti e dei preposti, per quanto facoltativa, costituisce corretta applicazione dell’articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/08.nnNel caso venga posto in essere un percorso formativo di contenuto differente, il datore di lavoro dovra’ dimostrare che tale percorso ha fornito a dirigenti e/o preposti una formazione “adeguata e specifica”.nnLa formazione di cui al presente accordo e’ distinta da quella prevista dai titoli successivi al I del D.Lgs n. 81/08 o da altre norme, relative a mansioni o ad attrezzature particolari.nnQualora il lavoratore svolga operazioni e utilizzi attrezzature per cui il D.Lgs. n. 81/08 preveda percorsi formativi ulteriori, specifici e mirati, questi andranno ad integrare la formazione oggetto del presente accordo, cosi’ come l’addestramento di cui al comma 5 dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08.nnFino all’attuazione delle disposizioni di cui all’art. 3, comma 13, del D.Lgs. 81/08, il presente accordo non si applica nei confronti dei lavoratori stagionali in esso individuati. nnIn caso dimancata emanazione del provvedimento di cui al precedente periodo entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione del presente accordo,l’articolazione dei percorsi formativi di seguito individuata si applica anche con riferimento alla richiamata categoria di lavoratori stagionali.nnAi fini di un migliore adeguamento delle modalita’ di apprendimento e formazione all’evoluzione dell’esperienza e della tecnica e nell’ambito delle materie che non richiedano necessariamente la presenza fisica dei discenti e dei docenti, viene consentito l’impiego di piattaforme e-Learning per lo svolgimento del percorso formativo se ricorrono le condizioni di cui all’Allegato I.nnLa formazione di cui al presente accordo puo’ avvenire sia in aula che nel luogo di lavoro.nnNota: in coerenza con le previsioni di cui all’articolo 37, comma 12, del D.Lgs. n. 81/08, i corsi di formazione per i lavoratori vannonnrealizzati previa richiesta di collaborazione agli enti bilaterali, quali definiti all’articolo 2, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche e integrazioni e agli organismi paritetici, cosi’ come definiti all’articolo 2, comma 1, lettera ee), del D.Lgs. 81/08, ove esistenti sia nel territorio che nel settore nel quale opera l’azienda. In mancanza, il datore di lavoro procede alla pianificazione e realizzazione delle attivita’ di formazione.nnOve la richiesta riceva riscontro da parte dell’ente bilaterale o dell’organismo paritetico, delle relative indicazioni occorre tener conto nella pianificazione e realizzazione delle attivita’ di formazione, anche ove tale realizzazione non sia affidata agli enti bilaterali o agli organismi paritetici. nnOve la richiesta di cui al precedente periodo non riceva riscontro dall’ente bilaterale o dall’organismo paritetico entro quindici giorni dal suo invio, il datore di lavoro procede autonomamente alla pianificazione e realizzazione delle attivita’ di formazione.

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