FORMAZIONE PARTICOLARE AGGIUNTIVA PER IL PREPOSTO

rn

La formazione del preposto, cosi’ come definito dall’articolo 2, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 81/08, deve comprendere quella per i lavoratori, cosi’ come prevista ai punti precedenti, e deve essere integrata da una formazione particolare, in relazione ai compiti da lui esercitati in materia di salute e sicurezza sul lavoro.nnLa durata minima del modulo per preposti e’ di 8 ore.nnI contenuti della formazione, oltre a quelli gia’ previsti ed elencati all’articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/08, comprendono, in relazione agli obblighi previsti all’articolo 19:nn1. Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale:nncompiti, obblighi, responsabilita’;nn2. Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistemanndi prevenzione;nn3. Definizione e individuazione dei fattori di rischio;nn4. Incidenti e infortuni mancatinn5. Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori,nnin particolare neoassunti, somministrati, stranieri;nn6. Valutazione dei rischi dell’azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera;nn7. Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;nn8. Modalita’ di esercizio della funzione di controllo dell’osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione.nnAl termine del percorso formativo, previa frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione, verra’ effettuata una prova di verifica obbligatoria da effettuarsi con colloquio o test, in alternativa tra loro. nnTale prova e’ finalizzata a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali acquisite in base ai contenuti del percorso formativo.nn5-bis. Modalita’ di effettuazione della formazione di lavoratori e preposti Ferme restando le previsioni di cui ai punti 4 e 5 che precedono relativamente alla durata e ai contenuti dei corsi, le modalita’ delle attivita’ formative possono essere disciplinate da accordi aziendali, adottati previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

rn