MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 4 febbraio 2011 – ARTICOLO 1

rn

Articolo 1nn1. Il presente decreto riguarda i lavori sotto tensione effettuati su impianti elettrici alimentati a frequenza industriale a tensione superiore a 1000 V. In particolare si applica:nna) ai lavori sotto tensione eseguiti da parte di operatori agenti dal suolo, dai sostegni delle parti in tensione, dalle parti in tensione, da supporti isolanti e non, da velivoli e da qualsiasi altra posizione atta a garantire il rispetto delle condizioni generali per l’esecuzione dei lavori in sicurezza;nnb) alla sperimentazione sotto tensione che preveda lo sviluppo e l’applicazione di modalita’, di tipologie di intervento e di attrezzature innovative.nn2. Agli effetti del presente decreto non costituiscono lavori sotto tensione le seguenti operazioni eseguite sugli impianti elettrici in tensione realizzati nel rispetto delle relative nonne tecniche,purche’ si usino attrezzature e procedure conformi alle norme tecniche ed il personale sia adeguatamente formato ed addestrato:nna) la manovra degli apparecchi di sezionamento, di interruzione e di regolazione e dei dispositivi fissi di messa a terra ed in cortocircuito, nelle normali condizioni di esercizio;nnb) la manovra mediante fioretti isolanti degli apparecchi sopraelencati nelle normali condizioni di esercizio;nnc) l’uso di rivelatori e comparatori di tensione costruiti ed impiegati nelle condizioni specificate dal costruttore o dalle stesse norme;nnd) l’uso di rilevatori isolanti di distanze nelle condizioni previste di impiego;nne) il lavaggio di isolatori effettuato da impianti fissi automatici o telecomandati;nnf) l’utilizzo di dispositivi mobili di messa a terra ed in cortocircuito;nng) lavori nei quali si opera su componenti che fanno parte di macchine o apparecchi alimentati a tensione non superiore a 1000 V anche se funzionanti a tensione superiore.

rn