ARTICOLO 11

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1. Fino all’adozione del decreto ministeriale di cui al comma 7 dell’articolo 2, si applicano le disposizioni del decreto del Ministro dell’interno in data 4 maggio 1998,pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale n.104 del 7 maggio 1998, recante disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l’avvio di procedimenti di prevenzione incendi, nonché all’uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco.nnnn2. Fino all’adozione del decreto ministeriale di cui al comma 7 dell’articolo 2, all’istanza di cui al comma 1 dell’articolo 4, presentata per la messa in esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 metri cubi non a servizio di attività di cui all’Allegato I, sono allegati:nnnna) la dichiarazione di conformità di cui all’articolo 7 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n. 37;nnnnb) una dichiarazione in cui il titolare attesta che sono state rispettate le prescrizioni vigenti in materia di prevenzionenndegli incendi e si impegna al rispetto degli obblighi di cui all’articolo 6 del presente regolamento;nnnnc) una planimetria del deposito, in scala idonea firmata da un professionista iscritto nel relativo albo professionale e nell’ambito delle specifi che competenze, o dal responsabile tecnico dell’impresa che procede all’installazione del deposito.nnnn3. Fino all’adozione del decreto ministeriale di cui al comma 2 dell’articolo 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, si applicano le disposizioni del decreto del Ministro dell’interno 3 febbraio 2006 adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle fi nanze. Per le nuove attività introdotte all’Allegato I del presente regolamento, si applicano le tariffe già previste per le attività di analoga complessità, come individuate nella tabella di equiparazione di cui all’Allegato II del presente regolamento.nnnn4. Gli enti e i privati responsabili delle nuove attività introdotte all’Allegato I, esistenti alla data di pubblicazione del presente regolamento, devono espletare i prescritti adempimenti entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.nnnn5. Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui all’Allegato I, esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento ed in possesso del Certifi cato di prevenzione incendi, alla scadenza del medesimo Certificato devono espletare gli adempimenti prescritti all’articolo 5 del presente regolamento.nnnn6. Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui al comma 2, dell’articolo 5, presentano la prima attestazione di rinnovo periodico, entro i seguenti termini:nnnna) entro sei anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento per le attività con certifi cato di prevenzionennincendi una tantum rilasciato antecedentemente al 1° gennaio 1988;nnnnb) entro otto anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento per le attività con certifi cato di prevenzione incendi una tantum rilasciato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1988 ed il 31 dicembre 1999;nnnnc) entro dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento per le attività con certifi cato di prevenzione incendi una tantum rilasciato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e la data di entrata in vigorenndel presente regolamento.nnnn7. Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui all’Allegato I, che alla data di entrata in vigore del presente regolamento hanno acquisito il parere di conformità di cui all’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, devono espletare gli adempimenti di cui all’articolo 4 del presente regolamento.nnnn8. Sono fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 16,comma 7, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

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