Conclusioni

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Il livello di rischio definito per mansione e per sostanza deve tenere conto sia del contributo della salute sia di quello per la sicurezza:nnè sufficiente che, per ogni lavoratore, risulti un livello non irrilevante per la salute e non basso per la sicurezza ovvero per uno solo dei due contributi,perché sia obbligatorio, per il datore di lavoro, adottare le misure specifiche previste dalla norma e descritte nei paragrafi successivi. I risultati ottenuti dall’elaborazione della “scheda di valutazione preliminare del rischio chimico”devono essere riportati nella “tabella di valutazione del rischio agenti chimici”contenuta nel modello di DVR al paragrafo 3.3.2.3., sezione A (tabella n. 15) e riportata di seguito. 

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