Valutazione dei rischi associati ai pericoli individuati e identificazione delle misure attuate

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Per ciascun pericolo individuato nel MODULO 2, si deve accertare che i requisiti previsti dalla legislazione vigente siano soddisfatti (se del caso, anche avvalendosi delle norme tecniche),verificando che siano attuate tutte le misure tecniche, organizzative, procedurali, DPI, di informazione, formazione e addestramento, di sorveglianza sanitaria (o ve prevista) necessarie a garantire la salute e sicurezza dei lavoratori. Nella valutazione si terrà conto delle condizioni che possono determinare una specifica esposizione ai rischi, tra cui anche quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151,nonché quelli connessi alle differenze dì genere (considerando le problematiche al maschile e al femminile), all’età (considerando non solo i giovani lavoratori, ma le fasce di età avanzata, quali gli over 50), alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale (art.28, c. l, del D.Lgs. 81108 s.m.i.).nnQualora si verifichi che per alcuni pericoli non siano state attuate le misure previste dalla legislazione di cui sopra, necessarie a garantire la salute e sicurezza dei lavoratori, si dovrà provvedere con interventi immediati.nnIl MODULO 3 consente di documentare sinteticamente la valutazione dei rischi, l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e il progran11lla di miglioramento.nnSi può scegliere, secondo la modalità che si riterrà più adatta alle caratteristiche dell’azienda, se effettuare la valutazione del rischio e la conseguente compilazione del MODULO 3 a partire dali’ Area/Reparto /Luogo di lavoro o dalle mansioni/postazioni o dai pericoli individuati.nnIl modulo è suddiviso in due sezioni: ”Valutazione dei rischi e misure attuate” e “Programma di miglioramento”.nnLa prima sezione è composta dalle seguenti colonne:nn• colonna l – “Area/reparto/luogo di lavoro”nn• colonna 2 – “Mansione/Postazione”nn• colonna 3 – ”Pericoli che determinano rischi per la salute e sicurezza “nn• colonna 4- ”Eventuali strumenti di supporto”nn• colonna 5 – “Misure attuate”nnLa seconda sezione è composta dalle seguenti colonne:nn• colonna 6 – “Misure di miglioramento da adottare e tipologie di misure preventive/protettive”nn• colonna 7 – “Incaricati della realizzazione”nn• colonna 8 – “Data di attuazione delle misure di miglioramento”nnIl MODULO 3 deve riportare in modo coerente le aree/reparti/luoghi di lavoro ( colmma l), le corrispondenti mansioni/postazioni (colonna 2) individuati nel MODULO 1.2 ed i pericoli correlati (colonna 3) individuati nel MODULO 2. Per quanto riguarda le attrezzature di lavoro dovranno essere indicate le singole tipologie di attrezzature già identificate nel proprio ciclo lavorativo/attività.nnAi fini di una più efficiente gestione delle misure di prevenzione e protezione di ciascun lavoratore, è possibile inserire (in colonna 2) una codifica specifica per ciascuna mansione identificata svolta in azienda dai lavoratori. Il codice potrà essere utile per collegare il nominativo dei lavoratori operanti in azienda alle mansioni svolte (vedi nota l).nnLa valutazione dei rischi sarà effettuata per tutti i pericoli individuati, utilizzando le metodiche ed i criteri ritenuti più adeguati alle situazioni lavorative aziendali, tenendo conto dei principi generali di tutela previsti dali ‘art. 15 del D.Lgs. 81/08 s. m .i.nnLaddove la legislazione fornisce indicazioni specifiche sulle modalità di valutazione (ad es. rischi fisici, chimici, biologici, incendio, videoterminali, movimentazione manuale dei carichi, stress lavoro-correlato ecc.) si adotteranno le modalità indicate dalla legislazione stessa, avvalendosi anche delle informazioni contenute in banche dati istituzionali nazionali ed internazionali.nnIn assenza di indicazioni legislative specifiche sulle modalità di valutazione, si utilizzeranno criteri basati sull’esperienza e conoscenza delle effettive condizioni lavorative dell’azienda e, o ve disponibili, su strumenti di supporto, su dati desumibili da registro infortuni, profili di rischio, indici infortunistici, dinamiche infortunistiche, liste di controllo, norme tecniche, istruzioni di uso e manutenzione, ecc.nnSulla base dei risultati della valutazione dei rischi, verranno definite per tipo ed entità le nùsure di prevenzione e protezione adeguate.nnGli strumenti informativi di supporto in generale, ove utilizzati nel processo valutativo, verranno indicati nel MODULO 3 (colonna 4).nnIn relazione al pericolo specifico individuato (colonna 3) e ai relativi strumenti di supporto (colonna 4), le misure di prevenzione e protezione attuate (scelte, tra quelle tecniche, organizzati ve.nnprocedurali, DPI, di informazione, formarzione e addestramento, di sorveglianza sanitaria, ove prevista) verranno indicate in colonna 5.nn

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