Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

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Sulla Gazzetta Ufficiale n. 8 dell’11 gennaio 2012 sono stati pubblicati gli Accordi tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 21 dicembre 2011 relativi alla formazione del datore di lavoro che intende svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione, di cui all’articolo 34, e dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti, di cui all’art. 37 del D.lgs. 81/08.nnIl primo disciplina i contenuti minimi, le articolazioni e le modalità di espletamento della formazione e dell’aggiornamento per il datore di lavoro che intende svolgere, nei casi previsti dal decreto stesso, i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (SPP).nnIl secondo disciplina la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione, nonché dell’aggiornamento, dei lavoratori e delle lavoratrici come definiti all’articolo 2, comma 1, lettera a),dei preposti e dei dirigenti, nonché la formazione facoltativa dei soggetti di cui all’articolo 21, comma 1, del medesimo D.lgs. 81/08.nnIn entrambi i casi, i corsi devono essere tenuti da docenti che possono dimostrare di possedere un’esperienza almeno triennale di insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.nnPer quantonnriguarda la formazione dei lavoratori, dei preposti e dei dirigenti l’esperienza professionale dei docenti può consistere anche nell’aver svolto per un triennio i compiti di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.nnGli accordi, approvati dopo quasi tre anni di attesa, introducono alcune novità di natura metodologica.nnUna riguarda la possibilità di utilizzare per la formazione, nell’ambito delle materie che non richiedano necessariamente la presenza fisica dei discenti e dei docenti, piattaforme e-learning se ricorrono le condizioni specificate nell’Allegato I relative, tra l’altro, alla strumentazione, al programma, alle prove di auto valutazione, alla durata e ai materiali del corso.nnUn’altra novità riguarda l’individuazione della durata minima della formazione in base alla classificazione dei settori di attività ATECO di appartenenza associati ad uno dei tre livelli di rischio, come riportato nella tabella di cui all’Allegato II: basso, medio, alto.nnEntrambi gli accordi, entrati in vigore il 12 gennaio 2012, hanno 3 Allegati: il primo relativo ai contenuti degli accordi e regole per la formazione; il secondo relativo alla formazione e-learning sulla salute e sicurezza sul lavoro e il terzo, relativo all’individuazione delle macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2002-2007.nnInoltre, il 12 marzo 2012, è stato pubblicato, sul Supplemento n. 47 della Gazzetta Ufficiale n. 60, l’Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell’art. 73, comma 5, del D.lgs. 81/08.nnIo scelgo la sicurezza torna ad occuparsi di formazione dei lavoratori dedicando il Focus del presente numero ai due Accordi pubblicati l’11 gennaio 2012 e all’Accordo pubblicato il 12 marzo 2012.

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