INSERIMENTO DPI IN MAGAZZINO

INSERIMENTO DPI IN MAGAZZINODPI: Le norme di sicurezza e igiene del lavoro attualmente in vigore in Italia prevedono un’organizzazione della sicurezza che privilegi sempre le misure di prevenzione e protezione collettiva e l’eliminazione alla fonte di qualunque tipo di rischio presente nell’ambiente di lavoro.
L’utilizzo di un Dispositivo di Protezione Individuale è quindi sempre subordinato alla corretta verifica dell’avvenuta attuazione di tutti i possibili accorgimenti tecnici e organizzativi per la limitazione o eliminazione dei fattori di rischio.
I DPI debbono essere usati quando i rischi non possono essere evitati o ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva o metodi di riorganizzazione del lavoro.

Nel modulo registro di SICURWEB è possibile inserire le occorrenze/scorte dei dispositivo acquistati e pronti per le consegne ai lavoratori. Il modulo aiuta a capire quando è il momento di rinnovare le scorte di un determinato dispositivo, perché man mano che si effettuano le consegne il sistema decurta dalle occorrenze i DPI consegnati, mostrando quindi il numero di dispositivi che rimane in magazzino.

Per inserire un Dispositivo nel magazzino del modulo, sarà necessario digitare i seguenti dati:

  • occorrenze (numero di dispositivi presenti in magazzino)
  • costo unitario
  • marca/modello
  • anno di fabbricazione
  • data scadenza
  • data inserimento scorte
  • periodicità revisione (per i DPI di IIIa categoria)
  • tipo controllo
  • responsabilità
  • note.

Selezionando poi il registro DPI, al momento della consegna sarà necessario aprire il magazzino DPI. Nella form saranno presenti tutti i DPI inseriti attivi con data di scadenza valida, con le relative occorrenze e rimanenze.

DPI magazzino software. Nel modulo DPI di SICURWEB è possibile inserire le occorrenze/scorte dei DPI acquistati e consegne lavoratori.


Che cosa si intende per DPI?

Dispositivi di protezione individuale: sicurezza sul lavoro. Sul luogo di lavoro, la sicurezza è un obbligo. I datori di lavoro devono fornire gratuitamente ai collaboratori i dispositivi di protezione individuale.

Il Capo II del Titolo III del T.U., al comma 1 dell’art. 74 definisce i DPI come “qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo“.