La sicurezza lavoro enti pubblici

Per gli enti pubblici, il D.Lgs. 81/2008 si applica come per i privati, ma con una particolarità fondamentale: il datore di lavoro è il dirigente con poteri di gestione, oppure un funzionario con autonomia gestionale, poteri decisionali e di spesa; se l’ente non lo individua correttamente, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice.

La sicurezza d lgs 81 e accordo stato regioni 2025 per enti pubblici

La sicurezza d lgs 81 e accordo stato regioni 2025 per enti pubblici

Novità principali dell’Accordo Stato-Regioni 2025

L’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, Rep. atti 59/CSR, disciplina durata, contenuti minimi e modalità della formazione in materia di salute e sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008. È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025; il Ministero del Lavoro indica inoltre l’entrata in vigore dal 19 maggio 2025, data di pubblicazione sul sito ministeriale.

Cosa deve fare un ente pubblico

1. Individuare formalmente il datore di lavoro dell’ente
Serve un atto chiaro dell’organo di vertice che attribuisca poteri gestionali, decisionali e di spesa. Questo è centrale in Comuni, scuole, aziende pubbliche, enti strumentali, consorzi, unioni di Comuni, ASP, partecipate pubbliche.

2. Aggiornare il piano formativo sicurezza
L’Accordo 2025 accorpa e rivede la disciplina formativa: lavoratori, preposti, dirigenti, datori di lavoro, RSPP/ASPP, coordinatori sicurezza, ambienti confinati e attrezzature. L’Accordo nasce proprio per accorpare e modificare gli accordi attuativi del D.Lgs. 81/2008 e individuare modalità di verifica finale ed efficacia della formazione.

3. Formare i lavoratori prima o all’inizio dell’attività
Non va più considerata valida la vecchia logica dei “60 giorni” come regola generale: la FAQ ministeriale precisa che la formazione deve avvenire al momento della costituzione del rapporto, del cambio mansione, o dell’introduzione di nuove attrezzature, tecnologie o sostanze pericolose.

Durate minime più rilevanti

Figura Durata minima
Lavoratori rischio basso 8 ore
Lavoratori rischio medio 12 ore
Lavoratori rischio alto 16 ore
Preposti 12 ore
Dirigenti 12 ore
Datore di lavoro 16 ore
Modulo aggiuntivo “cantieri” 6 ore

Per i lavoratori, le ore comprendono formazione generale e specifica, ma non l’addestramento, che resta distinto quando previsto. La formazione generale è di 4 ore e costituisce credito permanente; la formazione specifica varia in base alla valutazione dei rischi.

Il preposto deve aver già frequentato la formazione generale e specifica lavoratori; il corso preposti è di almeno 12 ore.
Il dirigente ha un corso minimo di 12 ore, con contenuti su responsabilità, delega, gestione sicurezza, appalti, DUVRI, emergenze e consultazione RLS.
Il datore di lavoro deve seguire un corso minimo di 16 ore, orientato a responsabilità, organizzazione e gestione del sistema di prevenzione.

Scadenze transitorie da tenere presenti

L’Accordo prevede un periodo transitorio: per non oltre 12 mesi dall’entrata in vigore possono essere avviati corsi secondo i vecchi accordi abrogati. Inoltre, i datori di lavoro devono concludere il nuovo corso entro 24 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo.

Per lavoratori, dirigenti e preposti, la formazione già effettuata secondo l’Accordo del 21 dicembre 2011 è fatta salva con credito formativo totale. Per i preposti, se il corso o aggiornamento è stato erogato da più di 2 anni alla data di entrata in vigore dell’Accordo 2025, l’aggiornamento va fatto entro 12 mesi.

Checklist operativa per un ente pubblico

  1. Atto di individuazione del datore di lavoro ex art. 2 D.Lgs. 81/2008.
  2. DVR aggiornato con mansioni, rischi reali e lavoratori omogenei.
  3. Mappatura di lavoratori, dirigenti, preposti, RSPP/ASPP, addetti emergenze, operatori attrezzature.
  4. Piano formativo conforme all’Accordo 2025.
  5. Verifica degli attestati pregressi e delle scadenze di aggiornamento.
  6. Formazione prima dell’adibizione a mansioni o attrezzature nuove.
  7. Controllo dei requisiti del soggetto formatore e dei docenti.
  8. Conservazione attestati con requisiti minimi: soggetto formatore, dati partecipante, tipo corso, riferimento normativo, durata, modalità di erogazione, firma, data e luogo.

In sintesi: per gli enti pubblici l’Accordo 2025 non crea un regime separato, ma impone di riallineare la formazione obbligatoria al nuovo quadro, partendo dall’individuazione corretta del datore di lavoro pubblico e dalla verifica di tutti gli attestati già presenti.