ARTICOLO 8

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Articolo 8nn1. La prestazione aggiuntiva e’ riconosciuta con decorrenza 1° gennaio 2008.nnIl presente decreto, registrato dalla Corte dei conti e munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

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