D. Lgs. 231/2001

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IL D.Lgs. 231/2001 introduce nell’ordinamento italiano la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”. Il decreto emanato l’8 giugno 2001 ha inteso adeguare la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche in conformità alle convenzioni internazionali in materia, quindi ha introdotto in Italia la responsabilità dell’ente “per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio”.
Si tratta di alcuni reati specificamente individuati, da parte di soggetti in posizione “apicale” o sottoposti, nell’interesse o a vantaggio dell’Ente. L’ente non risponde, invece, se i soggetti prima citati hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi; per gli illeciti dipendenti da reato ai sensi del D. Lgs. 231/2001, la responsabilità del’ente non elimina la responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato.
Anzi in taluni casi tali responsabilità, pur essendo distinte ed autonome, possono cumularsi, costituendo motivo di aggravante nell’applicazione delle sanzioni, che vanno dai provvedimenti di natura pecuniaria o cautelare a misure più gravi come l’interdizione dall’attività attraverso la sospensione o revoca di licenze e concessioni, l’esclusione a finanziamenti pubblici o a contrarre con la Pubblica Amministrazione, il divieto alla commercializzazione di beni e servizi.
I reati oggetto del Decreto,e meglio specificati nell’apposito documento allegato al presente modello, riguardano:
– reati contro la Pubblica Amministrazione per appropriazione indebita e truffa ai danni dello Stato;
– reati societari;
– reati informatici e trattamento illecito di dati;
– reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo;
– reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico;
– delitti contro la personalità individuale;
– reati di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione dei mercati;
– reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e quelli configurabili come omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro;
– reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro o beni di provenienza illecita.

L’azienda/ente deve dotarsi di un Modello Organizzativo (MO) deliberandone l’approvazione con apposito verbale e dell’Organismo di Vigilanza (OdV), come indicato da apposito regolamento, del Codice etico e del Sistema disciplinare per l’applicazione delle sanzioni.
Il Mo si applica a tutti i soggetti coinvolti in attività aziendali. Tali soggetti sono pertanto tenuti ad osservare quanto riportato nel MO e a collaborare con l’OdV per evitare o verificare la presenza di violazioni e non conformità.
Il MO si basa sulla predisposizione di un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo (preventivo ed ex post), in grado di gestire il rischio di reati ai sensi del D.Lgs. 231/2001, individuandone le modalità operative.
Tali modalità prevedono un monitoraggio delle attività e l’applicazione di specifiche sanzioni, (vedere l’allegato Sistema disciplinare) per permettere all’azienda di:
– realizzare la dovuta prevenzione per impedire la commissione del reato o attuare i provvedimenti necessari a fronte di una situazione a rischio reato;
– fornire ai potenziali contravventori la consapevolezza delle situazioni di rischio reato e la posizione di netto rifiuto dell’azienda nei confronti di condotte, comportamenti e azioni a favore di illeciti compiuti per interesse e a vantaggio dell’azienda ma che di fatto la espongono a responsabilità da cui invece la stessa si esime nella maniera più assoluta.
Sono tenuti all’osservanza del MO:
i soggetti in posizione apicale, amministratori, dirigenti, etc., i quali devono conformare tutte le decisioni e le azioni al rispetto del MO, diffondendone la conoscenza e favorendone la condivisione sia per quanti operano internamente all’azienda che per i soggetti esterni, e costituire anche un esempio di comportamento per tutto il personale;
i dipendenti, i quali sono tenuti ad agire nel rispetto del MO e a segnalare all’Organismo di Vigilanza eventuali infrazioni;
tutti quanti operano in relazione con l’azienda in servizi di intermediazione e di fornitura di beni e servizi, affinché siano opportunamente informati delle regole di condotta contenute nel presente MO, adeguandone i comportamenti in tutti i rapporti lavorativi con l’azienda.
I soggetti tenuti al rispetto del MO vengono di seguito anche definiti “destinatari”.