Eventuale delegato alla sicurezza

rn

E’ il soggetto delegato dal datore di lavoro ad assolvere alle proprie funzioni (art. 16), a eccezione di quelle relative alla valutazione di tutti i rischi, alla elaborazione del DVR e alla designazione del RSPP (art. 17). nnAffinché la delega sia valida è indispensabile:nn• che essa risulti da atto scritto recante data certa, nn• che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate, nn• che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo, nonché l’autonomia di spesa, richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate, nn• che la delega sia accettata dal delegato per iscritto. La notizia sull’esistenza della delega deve essere tempestivamente divulgata. Occorre ricordare che la delega di funzione non toglie al datore di lavoro l’obbligo di vigilare sul corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.nnAlle medesime condizioni il soggetto delegato può, a sua volta, previo accordo con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ad altra persona: quest’ultima non può a sua volta delegare. Il datore di lavoro ha la facoltà di individuare un delegato alla sicurezza, anche se è consigliabile non adottare questa soluzione per le complesse modalità di attuazione. 

rn