Il documento di valutazione dei rischi

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Secondo quanto previsto dall’art. 202 del D.Lgs. 81/2008, il datore di lavoro valuta e, quando necessario, misura i livelli di vibrazioni meccaniche cui i lavoratori sono esposti. La metodologia di valutazione qui indicata ricalca quella del rischio rumore e prevede la seguente procedura:   1. individuazione delle attività lavorative e delle attrezzature utilizzate con i loro livelli di accelerazione; 2. suddivisione dei lavoratori operanti in cantiere in gruppi omogenei secondo le attività svolte e individuazione, nell’ambito di ciascun gruppo omogeneo, dei valori di accelerazione di ogni attrezzatura utilizzata e della relativa percentuale di tempo lavorativo dedicato; 3. calcolo per ciascun gruppo omogeneo (mansione), del livello di esposizione personale relativo alla giornata ricorrente con il massimo livello di esposizione.   Per gruppo omogeneo (mansione) s’intende un gruppo di lavoratori che svolgono le stesse attività con le medesime attrezzature e per lo stesso periodo di tempo e che conseguentemente sono esposti allo stesso livello rischio. Va precisato che, qualora vi siano differenze sulle attività o sulle attrezzature o sui tempi di esposizione non è più possibile considerare omogeneo il gruppo di lavoratori, pertanto per i lavoratori che non rientrano per tali differenze nel gruppo,deve essere eseguita una valutazione a parte (nuovo gruppo omogeneo). Il tempo di esposizione al rischio vibrazioni dipende, per ciascun lavoratore, dall’effettivo utilizzo di attrezzature vibranti. Occorre quindi determinare il reale tempo di esposizione alle vibrazioni,escludendo, nell’ambito dell’attività considerata, i periodi d’inattività funzionali dell’attrezzatura,le pause dovute al procedimento lavorativo e le sospensioni fisiologiche; per eseguire una corretta valutazione del rischio, occorre quindi evitare di considerare l’intero periodo di affidamento dell’attrezzatura al lavoratore nell’arco della giornata lavorativa. I dati principali della valutazione del rischio vibrazioni, rilevabili anche dalla relazione tecnica o dalla banca dati utilizzata, devono essere riportati nel DVR, redatto ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 81/2008. La valutazione del rischio deve essere compiuta con cadenza almeno quadriennale e aggiornata qualora avvengano mutamenti che potrebbero averla resa obsoleta o quando i risultati della sorveglianza sanitaria rendano necessaria la sua revisione.nnNel DVR, a proposito del rischio vibrazioni, occorre almeno riportare:  nn• i livelli di vibrazioni cui i lavoratori sono esposti distinti per tipo (mano-braccio e corpo intero);nn• le misure di prevenzione e protezione adottate (compresi i guanti antivibranti);nn• l’attività d’informazione, formazione e addestramento;nn• la sorveglianza sanitaria.  nnNel DVR realizzato secondo il presente manuale, in particolare nella sezione B del punto 3.3.2.2. del modello, nelle schede bibliografiche allegabili e nelle singole schede di gruppo omogeneo, è possibile riportare le informazioni sopra elencate.nnIn particolare nella sezione B è possibile indicare:  nn• le attività svolte dal gruppo omogeneo di lavoratori (avendo cura di indicare anche l’attrezzo utilizzato);nn• i tempi dedicati a ogni attività;nn• la provenienza dei valori di accelerazione;nn• i valori di accelerazione delle attrezzature che espongono il corpo intero;nn• i valori di accelerazione delle attrezzature che espongono il sistema mano-braccio;nn• il livello di esposizione giornaliero del corpo intero;nn• il livello di esposizione giornaliero del sistema mano braccio;nn• l’I.A. al rischio;nn• eventuali note per ogni attività.  nnNella sezione C dello stesso paragrafo, è possibile inserire l’eventuale diversa periodicità della sorveglianza sanitaria, con la relativa motivazione, stabilita dal medico competente. Si riporta di seguito la tabella di valutazione della sezione B di cui sopra. nn

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