IL RISCHIO RUMORE

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Dal 1 gennaio 2009 la valutazione del rischio rumore deve essere eseguita secondo il D.Lgs.81/2008 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”. Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 195/2006 prima e del D.Lgs. 81/2008 dopo, la valutazione del rischio rumore deve far parte del DVR generale, quindi non deve più essere redatto un documento a parte come prevedeva il D.Lgs. 277/1991. Il D.Lgs. 81/2008 prevede i valori inferiori d’azione, i valori superiori d’azione e i valori limite d’esposizione: il superamento di tali valori determina l’attivazione di differenti misure di prevenzione e protezione.   I valori d’azione e limite sono espressi come esposizioni ponderate nel tempo (in genere, per l’edilizia si considera il livello settimanale massimo ricorrente) e come valori di picco.  nnI valori di azione si dividono in:  nn• valori inferiori d’azione, LEX = 80 dB(A) e ppeak = 135 dB(C),nn• valori superiori d’azione, LEX = 85 dB(A) e ppeak = 137 dB(C).  nnI valori limite d’esposizione sono LEX = 87 dB(A) e ppeak = 140 dB(C):nnquesti valori, contrariamente ai 90 dB(A) del D.Lgs. 277/1991, non devono mai essere superati, ma possono essere rispettati tenuto conto dell’attenuazione fornita dai DPI dell’udito indossati dal lavoratore. In questo modo è introdotto un concetto diverso dall’abrogato D.Lgs. 277/1991 che poneva a 90 dB(A) e 140 dB rispettivamente i valori limite di esposizione giornaliera o settimanale e di pressione acustica istantanea non ponderata (picco), considerando esclusivamente l’effettiva esposizione, senza obbligare in assoluto al rispetto di tali valori. I valori di picco (ppeak) da considerare obbligatoriamente sono quelli riguardanti i rumori impulsivi.

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