Misure di prevenzione e protezione

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Il tipo di misure di prevenzione e protezione dipende dal giudizio conclusivo, in base al D.Lgs. 81/2008: 1. qualora dalla valutazione effettuata risulti un rischio “basso per la sicurezza e irrilevante per la salute” occorre in ogni caso attuare le misure generali di tutela (art. 224). 2. qualora dalla valutazione effettuata risulti un rischio “non basso per la sicurezza / non irrilevante per la salute”, oltre alle misure di cui all’art. 224, è necessario attuare anche le misure specifiche di protezione e prevenzione (art. 225).nnTra queste misure sono da attuare nell’ordine di priorità:nn• la progettazione di appropriati processi lavorativi e controlli tecnici, nonché uso di attrezzature e materiali adeguati;nn• appropriate misure organizzative e di protezione collettive alla fonte del rischio;nn• misure di protezione individuali, compresi i DPI qualora non si riesca a prevenire con altri mezzi l’esposizione;nn• sorveglianza sanitaria per lo specifico rischio e istituzione della cartella sanitaria e di rischio per ciascuno dei lavoratori sottoposti a sorveglianza (artt. 229 e 230);nn• predisposizione di procedure di intervento adeguate, da attuare in caso di incidenti o di emergenze (art. 226). Le misure di prevenzione adottate in ottemperanza alla norma devono essere esplicitate nel DVR attraverso le “schede bibliografiche di riferimento” (di fase e/o ASB). Tutte le schede presenti nel CD-ROM allegato alla presente pubblicazione, anche se pertinenti alle caratteristiche lavorative dell’impresa, devono essere comunque adattate e integrate in relazione alle esigenze legate alle specifiche modalità operative, diversamente occorre elaborarne delle altre. Nel settore edile in genere e per quanto riguarda l’esposizione inalatoria, le misure collettive di prevenzione e protezione consistono nell’uso di aspiratori, nell’uso di ventilatori e nell’inumidimento del materiale polveroso (ad esempio, durante le demolizioni). Come per tutti gli altri rischi, alle misure collettive si possono aggiungere quelle di carattere organizzativo e i DPI. I criteri di scelta e le modalità di utilizzo dei DPI contro il rischio chimico sono riportati al paragrafo 10.10. 

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