Procedura Standardizzata per la valutazione dei rischi ai sensi dell’articolo 6, comma 8, lettera./) e dell’art. 29, comma 5 del D.Lgs. 8112008 e s.m. i.

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1. ScoponnScopo della presente procedura è di indicare il modello di riferimento sulla base del quale effettuare la valutazione dei rischi e il suo aggiornamento. al fine di individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione ed elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.nnnn2. Campo di applicazionennLa presente procedura si applica alle imprese che occupano fino a 1 O lavoratori (art. 29 comma 5, D.Lgs. 81108 s.m.i.) ma può essere utilizzata anche dalle imprese fino a 50 lavoratori (art.29 comma 6 del D.Lgs. 81/08 s.m.i., con i limiti di cui al comma 7), come sintetizzato nel seguente schema riepilogativo:nnsenza_nome4.pngnn3 Compiti e responsabilitànnEffettuare la valutazione sulla base della procedura standardizzata è responsabilità del datore di lavoro che coinvolgerà i soggetti ripot1ati nello schema seguente, in conformità a quanto previsto dal Titolo l, Capo III del D.Lgs. 81/08 s.m.i. e in relazione all’attività e alla struttura dell’ azienda.nnsenza_nome_5.pngnn4. Istruzioni operativennII Datore di lavoro in collaborazione con il RSPP (se diverso dal Datore di lavoro) e il Medico competente, ove previsto (art.41 D.Lgs. 81/08 s.m.i.), effettuerà la valutazione dei rischi aziendali e la compilazione del documento, previa consultazione del RLS/RLST, tenendo conto di tutte le informazioni in suo possesso ed eventualmente di quelle derivanti da segnalazioni dei lavoratori,secondo i passi di seguito riportati:nn1) descrizione dell’azienda, del ciclo lavorativo e delle mansioninn2) identificazione dei pericoli presenti in aziendann3) valutazione dei rischi associati ai pericoli identificati e individuazione delle mtsure di prevenzione e protezione attuatenn4) definizione del programma di miglioramento dei livelli di salute e sicurezzannLa valutazione dei rischi, essendo un processo dinamico. deve essere riesaminata qualora intervengano cambiamenti significativi, ai fini della salute e sicurezza, nel processo produttivo,nell ‘organizzazione del lavoro, in re lazione al grado di evoluzione della tecnica, oppure a seguito di incidenti, infortuni e risultanze della sorveglianza sanitaria.nnSi ricorda che i principi generali che devono guidare il Datore di lavoro nella scelta delle misure di riduzione e controllo dei rischi sono contenuti nel D.Lgs. 81/08 s.m.i. all’art. 15 e sono così sintetizza bili:nn• l’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione alla fonte in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;nn• la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza (criterio di completezza della valutazione);nno il rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature;nn• la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individualenn• il controllo sanitario dei lavoratori (sorveglianza sanitaria);nn• l’informazione, la formazione e l’addestramento adeguati per i lavoratori;nn• la partecipazione e consultazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;nn• le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;nn• l’uso di segnali di avvertimento e di sicurezza (segnaletica di salute e sicurezza);nn• la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo a dispositivi di sicurezza in confom1ità alla indicazione dei fabbricanti;nno la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute sicurezza.nn

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