Sistema di Gestione Sicurezza strutturato OHSAS 18001

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S.G.S.L. è acronimo di “Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro”.

Per SGSL s’intende un sistema organizzativo aziendale finalizzato a garantire il raggiungimento degli obiettivi di salute e sicurezza cercando, attraverso la strutturazione e la gestione, di massimizzare i benefici minimizzando al contempo i costi.
Un sistema di gestione della sicurezza sul lavoro correttamente implementato deve garantire:
– la riduzione dei costi derivanti da incidenti, infortuni e malattie correlate al lavoro attraverso la minimizzazione dei rischi a cui possono essere esposti i dipendenti e in genere tutte le persone che possono ruotare attorno all’azienda (clienti, fornitori, ecc.);
– l’aumento dell’efficienza dell’impresa;
– il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro;
– la massima facilità nel poter produrre tutta la documentazione richiesta dalle nuove norme.
Il SGSL definisce le modalità per individuare, all’interno della struttura organizzativa aziendale, le responsabilità, le procedure, i processi e le risorse per la realizzazione della politica aziendale di prevenzione, nel rispetto delle norme di salute e sicurezza vigenti.
Il SGSL opera sulla base della sequenza ciclica delle fasi di pianificazione, attuazione, monitoraggio e riesame del sistema, per mezzo di un processo dinamico.La realizzazione degli obiettivi di salute e sicurezza nelle aziende non comporta l’obbligo né la necessità di adozione di sistemi di gestione della sicurezza.
Un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro integra obiettivi e politiche per la salute e sicurezza nella progettazione e gestione di sistemi di lavoro e di produzione di beni o servizi.

La capacità del sistema di raggiungere gli obiettivi pianificati, deriva dall’impegno e dal coinvolgimento di tutte le funzioni aziendali e soprattutto del livello più elevato. I contenuti delle fasi possono essere più o meno complessi in ogni singola azienda o unità produttiva in funzione di: 

–  dimensione, natura, attività e relativa complessità dell’organizzazione;
– significatività dei pericoli e rischi presenti, potenziali o residui;
– soggetti potenzialmente esposti.
Un sistema di gestione della sicurezza sul lavoro correttamente implementato deve garantire:
– la riduzione dei costi derivanti da incidenti, infortuni e malattie correlate al lavoro attraverso la minimizzazione dei rischi a cui possono essere esposti i dipendenti e in genere tutte le persone che possono ruotare attorno all’azienda (clienti, fornitori, ecc.);
– l’aumento dell’efficienza dell’impresa;
– il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro;
– la massima facilità nel poter produrre tutta la documentazione richiesta dalle nuove norme.
Secondo l’art. 30 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., il modello di organizzazione e gestione idoneo ad avere efficacia esimente per le persone giuridiche, società ed enti della responsabilità amministrativa (D. Lgs. n. 231 dell’8/6/2001) deve essere adottato e attuato in maniera tale da garantire il rispetto di tutti gli obblighi giuridici relativi a:
– standard di legge per attrezzature, impianti, luoghi di lavoro,agenti chimici, fisici e biologici;
– valutazione dei rischi e predisposizione delle misure di prevenzionee protezione conseguenti;
– attività di natura organizzativa (emergenze, primo soccorso, ecc.);
– sorveglianza sanitaria;
– informazione e formazione dei lavoratori;
– vigilanza del rispetto delle procedure e delle istruzioni in materia di sicurezza da parte dei lavoratori;
– documentazioni e certificazioni obbligatorie;
– verifiche periodiche dell’attuazione ed efficacia delle procedure adottate.
Inoltre, l’art. 30 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. esplicita le funzioni che il SGSL deve obbligatoriamente possedere:
– un sistema che registri l’effettuazione delle operazioni elencate in precedenza;
– una articolazione di funzioni che assicurano le competenze tecniche e i poteri necessari alla verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio;
– un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle norme previste dal modello;
– un idoneo sistema di controllo dell’attuazione del modello e del mantenimento degli standard previsti dal modello stesso.
L’art. 30 stabilisce, infine, che il modello vada riesaminato e eventualmente modificato in caso di:
– violazioni significative delle norme;
– mutamenti dell’organizzazione o delle attività dell’azienda.
Le sequenze da applicare, quando l’SGSL è a regime, sono:
– stabilire una politica della salute e sicurezza sul lavoro, che definisca gli impegni generali per la prevenzione dei rischi ed il miglioramento progressivo della salute e sicurezza;
– identificare le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti applicabili;
– identificare tutti i pericoli e valutare i relativi rischi per tutti i lavoratori, compresi i casi particolari, associati con i processi, le attività operative ed organizzative (comprese le interazioni fra gli addetti), le sostanze e i preparati pericolosi, ecc.;
– identificare gli altri soggetti potenzialmente esposti (quali, ad es. i lavoratori autonomi, dipendenti di soggetti terzi ed i visitatori occasionali);
– fissare specifici obiettivi appropriati, raggiungibili e congruenti con gli impegni generali definiti nella politica;
– elaborare programmi per il raggiungimento di tali obiettivi, definendo priorità, tempi e responsabilità ed assegnando le necessarie risorse;
– stabilire le modalità più appropriate in termini di procedure e prassi per gestire i programmi;
– sensibilizzare la struttura aziendale al raggiungimento degli obiettivi prefissati;
– attuare adeguate attività di monitoraggio, verifica ed ispezione per assicurarsi che il sistema funzioni;
– avviare le opportune azioni correttive e preventive in funzione degli esiti del monitoraggio;
– effettuare un periodico riesame per valutare l’efficacia e l’efficienza del sistema nel raggiungere gli obiettivi fissati dalla politica della salute e sicurezza nonché per valutarne l’adeguatezza rispetto sia alla specifica realtà aziendale che ai cambiamenti interni/esterni modificando, se necessario, politica ed obiettivi della salute e sicurezza, tenendo conto dell’impegno al miglioramento continuo.