SORVEGLIANZA SANITARIA

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In questa sezione si devono indicare le visite mediche (sorveglianza sanitaria) a cui i lavoratori si devono sottoporre a cura del medico competente. La normativa sulla sicurezza e l’igiene del lavoro non prevede un obbligo generalizzato di nomina del medico competente e della conseguente sorveglianza sanitaria dei lavoratori; quest’ultima è obbligatoria solo nei casi espressamente previsti.nnLa sorveglianza sanitaria comprende una serie di visite mediche:  nna) preventiva, intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato, per valutare la sua idoneità alla mansione specifica;nnb) periodica, per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;  c) su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta;nnd) in occasione del cambio della mansione, onde verificare l’idoneità alla mansione specifica;nne) alla cessazione del rapporto di lavoro, nei casi previsti dalla normativa vigente.nnf) preventiva in fase preassuntiva;nng) precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione. Le visite mediche sopra elencate non possono essere effettuate per accertare stati di gravidanza e negli altri casi vietati dalla normativa vigente. Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL. Le visite mediche comprendono altresì gli esami clinici e biologici e le indagini diagnostiche,ritenute necessarie dal medico competente, mirate al rischio a cui il lavoratore è esposto. Nei casi e alle condizioni previste dalla normativa in materia, le visite di cui alle lettere a), b) e d) sono anche finalizzate a verificare l’assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.nnSecondo i criteri operativi del presente manuale e in base alla tabella riportata di seguito, la sorveglianza sanitaria deve essere attivata:nn• quando l’I.A. assegnato al rischio è superiore o uguale a 3;nn• quando è disposta dal medico competente o dall’organo di vigilanza;nn• quando è richiesta dal lavoratore e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi o alle sue condizioni di salute. La visita medica disposta dal medico competente o dall’organo di vigilanza è indipendente dall’I.A.assegnato al rischio; stessa considerazione vale per la visita medica richiesta dal lavoratore. Il tipo di sorveglianza sanitaria deve essere indicata nell’apposita sezione della SGO.nnPer indicare la sorveglianza sanitaria è possibile utilizzare i termini:  nn1. che corrispondono a quelli utilizzati dalla normativa per individuare il rischio, e più precisamente:  nn• vibrazioni,nn• rumore,nn• movimentazione manuale dei carichi,nn• amianto;  nn2. che identificano l’agente fonte di rischio:  nn• radiazioni non ionizzanti (anche da videoterminali),nn• polveri – fibre,nn• fumi,nn• nebbie,nn• getti – schizzi,nn• gas – vapori,nn• bitume,nn• infezioni da microrganismi.  nnI rischi individuati ai punti 1 e 2 possono determinare l’insorgenza di malattie professionali, quali ad esempio: scogliosi, lesioni dorso lombari, silicosi, anchilostomiasi, asbestosi, leptospirosi. La normativa vigente stabilisce altresì, per i lavoratori del settore delle costruzioni, l’obbligo della vaccinazione antitetanica e dell’effettuazione del controllo sanitario per constatare l’assunzione di bevande alcoliche. Per talune categorie di lavoratori è inoltre obbligatorio il controllo sanitario per verificare l’assunzione di sostanze stupefacenti. 

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