Valutazione del rischio chimico occupazionale: focus su normativa e strumenti

Articolo tratto dal documento “A proposito di sicurezza sul lavoro” a cura di Giovanni Miccichè – Funzionario Tecnico Direzione Normazione UNI

Il rischio chimico è ubiquitario negli ambienti di lavoro in quanto i prodotti chimici sono utilizzati in tutte le attività economiche, dall’agricoltura (4,2%) ai servizi (10,5%) ai consumi delle famiglie (17,1%), con una quota preponderante nell’industria (68,2%), dove sono impiegati non soltanto dai lavoratori dell’industria chimica, ma anche da quelli dei settori a valle, quali ad esempio l’industria delle costruzioni, automobilistica, tessile, elettronica, ecc. La valutazione del rischio chimico va predisposta, insieme con l’attuazione delle misure e dei principi generali per la prevenzione dei rischi, preventivamente all’avvio dell’attività in cui vi è eventuale presenza di agenti chimici pericolosi e occorre aggiornarla periodicamente e in occasione di notevoli mutamenti che potrebbero averla resa superata, ovvero quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne mostrino la necessità. Il datore di lavoro effettua innanzitutto un accurato censimento degli agenti chimici presenti sul luogo di lavoro e valuta quindi i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori prendendo in considerazione le loro proprietà pericolose, desumibili dalle schede di sicurezza (SDS) o da altre fonti di letteratura, il livello e la durata dell’esposizione, i quantitativi di prodotti usati, le modalità di utilizzo e gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare.

L’evoluzione della normativa, con i regolamenti CE n. 1907/2006, CE n. 1272/2008 e UE n. 830/2015, non ha modificato i criteri per la valutazione del rischio stabiliti dal Titolo IX Capo I del DLgs. 81/2008 e s.m.i., ma ha introdotto nuove modalità di classificazione ed etichettatura degli agenti chimici pericolosi e nuove disposizioni per la SDS che, in casi specifici (eSDS: scheda di sicurezza estesa), ha allegati gli scenari di esposizione che descrivono, per ciascun uso identificato della sostanza, condizioni operative e misure di gestione del rischio. L’utilizzatore a valle deve verificare che il proprio uso della sostanza sia coperto da almeno uno degli scenari di esposizione allegati alla eSDS. La necessità di aggiornamento della valutazione del rischio può derivare dal riscontro di nuovi pericoli o di scenari di esposizione previsti nella eSDS che non comprendano le modalità di impiego degli agenti chimici presenti nelle condizioni operative di lavoro in essere. Se il processo di valutazione preliminare del rischio dà come risultato un rischio non irrilevante per la salute, il datore di lavoro, a meno che non si possa dimostrare con altri mezzi il conseguimento di adeguati livelli di protezione per la salute dei lavoratori, provvede ad effettuare, periodicamente e qualora siano modificate le condizioni che possono influire sull’esposizione, la misurazione degli agenti chimici con metodiche standardizzate o, in loro assenza, con metodiche appropriate, con particolare riferimento ai valori limite di esposizione professionale e per periodi rappresentativi dell’esposizione in termini spazio temporali.

La norma UNI EN 689:1997, Guida alla valutazione dell’esposizione per inalazione a composti chimici ai fini del confronto con i valori limite e strategia di misurazione, che è attualmente in fase di revisione finale da parte del CEN/TC 137, fornisce nell’appendice C un criterio formale e nell’appendice D un criterio statistico per confrontare le concentrazioni misurate degli agenti chimici con i valori limite. Molto utilizzati sono anche i modelli di calcolo, almeno nella fase preliminare di valutazione del rischio. Gli algoritmi sono procedure che assegnano un valore numerico ad una serie di parametri che intervengono nella determinazione del rischio pesando, per ognuno di essi in modo diverso, l’importanza sul risultato valutativo finale. Un modello è tanto più efficiente quanto più i fattori individuati e il loro peso sono pertinenti alla tipologia di rischio trattato. Tra le proprietà tossicologiche valutabili con i modelli non sono incluse le proprietà cancerogene e/o mutagene, in quanto per gli agenti cancerogeni e/o mutageni è sempre necessario effettuare una valutazione approfondita del rischio. È importante che i modelli non sottostimino il rischio, quindi dalla loro applicazione si attendono valori sufficientemente conservativi, collocabili in una stessa classe di rischio, rappresentativa dell’esposizione per la mansione indagata. Si sottolinea che i modelli sono solo degli strumenti a disposizione dei datori di lavoro per effettuare la valutazione del rischio chimico, mentre sono spesso erroneamente interpretati come “la valutazione del rischio”. Nonostante i limiti evidenziati nel rapporto tecnico, gli algoritmi possono rappresentare, se correttamente utilizzati, un importante supporto per i datori di lavoro per effettuare la valutazione preliminare del rischio sia inalatorio che cutaneo, per classificare il rischio al di sopra o al di sotto del rischio irrilevante per la salute e/o basso per la sicurezza e per indirizzare nell’esecuzione delle misurazioni degli agenti chimici.

Download UE n. 830/2015